Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita l’Associazione “URBAN@IT – Centro nazionale di studi per le politiche urbane”, con sede in Bologna, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che emergono nell’Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale;
b) documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentarne la circolazione;
c) svolgere attività di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare le competenze progettuali della pubblica amministrazione;
d) offrire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e indagini interpretative e di policy design;
e) sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi relativi alle politiche urbane;
f) sviluppare confronto e interazione con gli attori interessati: autorità legislative, istituzioni governative, amministrazioni regionali e locali, università, operatori economici e sociali, cittadini.
L’Associazione per realizzare i suoi scopi:
a) costruisce ed implementa banche dati e fornisce dati, informazioni, bibliografie, documenti sulle politiche urbane, su esperienze e casi di studio, sull’operato di istituti analoghi in ambito internazionale;
b) esegue attività di analisi, studio e ricerca per autonoma iniziativa o per conto di singoli committenti su tematiche relative alle politiche urbane, nelle loro diverse articolazioni; svolge attività di monitoraggio di programmi o politiche; sviluppa attività di ideazione, accompagnamento e implementazione di programmi e politiche; costruisce progetti di ricerca;
c) organizza iniziative di aggiornamento (convegni, seminari, visite guidate, ecc.) rivolte ai propri associati e/o a terzi; produce rassegne di informazioni e dati destinati alla divulgazione al grande pubblico; svolge attività di disseminazione pubblica e discussione dei risultati di ricerca prodotti dai diversi soggetti coinvolti previa l’acquisizione del loro consenso;
d) promuove ed organizza attività formative inerenti la propria ragione istitutiva e rivolte atutte le figure coinvolte ai vari livelli nelle politiche pubbliche oggetto d’interesse del centro;
e) stabilisce rapporti permanenti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche italiane e di altri Paesi;
f) promuove ogni altra iniziativa idonea al conseguimento dei suoi fini.
L’Associazione intende valorizzare le molteplici competenze presenti sui temi urbani all’interno dei propri Associati evitando di entrare in concorrenza con essi in modo particolare per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere c) e d) e lo scopo di cui alla lettera b).
Qualora l’Associazione svolga attività per conto terzi impiegando risorse e personale degli Associati, la relativa quota del finanziamento o del corrispettivo ricevuto andrà trasferita ad essi attraverso la stipula di una apposita convenzione.
Le attività dell’Associazione possono essere svolte anche verso corrispettivo, essendo comunque vietata la distribuzione di utili tra gli Associati.
Per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione, in ragione delle specifiche competenze dei propri Associati e dei componenti dei propri organi, può demandare loro compiti e attività ovvero conferire agli stessi specifici incarichi previa l’acquisizione del loro consenso.
Art. 3 – Associati
Gli Associati si distinguono in Costitutori, Ordinari e Benemeriti.
Sono Associati Costitutori i membri che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Ad essi spettano i medesimi diritti attribuiti agli Associati Ordinari, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni ad essi dedicate dal presente Statuto.
Possono essere ammessi all’Associazioni in qualità di Associati Ordinari enti pubblici e privati con sede in Italia o all’estero, che, per finalità ed attività esercitata, operino in campi e settori utili al perseguimento degli scopi dell’Associazione stessa ovvero in campi sinergici rispetto agli interessi di quest’ultima.
Sono Associati Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici o privati che, per eccezionali meriti acquisiti nel settore d’interesse dell’Associazione o per speciali meriti nei confronti dell’Associazione, siano riconosciuti meritevoli di tale status dal Consiglio direttivo. Ad essi spettano i medesimi diritti attribuiti agli Associati Ordinari, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni ad essi dedicate dal presente Statuto.
L’ammissione all’Associazione e l’attribuzione della qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
Art. 4 – Diritti e doveri degli Associati.
Gli Associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto secondo il principio “un Associato, un voto”. Hanno elettorato attivo e passivo con riferimento alle cariche di membro del Consiglio direttivo, di Presidente e Vicepresidente dell’Associazione.
Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell’entità definite annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
L’appartenenza all’Associazione si intende tacitamente rinnovata fino a che non siano state presentate rituali dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o non sia stata disposta la decadenza. Resta dovuta la quota annuale relativa all’anno nel quale sono state presentate le dimissioni o è stata deliberata la decadenza.
Gli Associati Benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota annuale e sono liberi di contribuire con liberalità in denaro, in beni o in prestazioni.
La qualifica di Associato cessa: a) per dimissioni; b) per decadenza, conseguente a morosità ovvero a comportamenti o violazioni delle regole associative che rendano incompatibile la presenza dell’Associato nell’Associazione; c) per scioglimento della persona giuridica associata ovvero per morte della persona fisica associata.
Le dimissioni producono i propri effetti dal momento in cui la comunicazione rituale è pervenuta all’Associazione, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito al dovere di versare la quota annuale.
S’intende moroso l’Associato che sia in ritardo di oltre 90 giorni nel versamento della quota annuale.
La decadenza per morosità viene deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo, dopo che sia stato invitato formalmente l’Associato ad adempiere e costui non abbia adempiuto entro cinque giorni dall’invito. La decadenza per cause differenti dalla morosità viene deliberata dall’Assemblea con il voto di quattro quinti dei membri dell’organo su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli addebiti siano stati contestati formalmente all’Associato e dopo che gli sia stato dato un congruo termine per presentare le proprie deduzioni.
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) i due Vicepresidenti dell’Associazione di cui uno con funzioni vicarie;
e) il Comitato scientifico ed il suo Presidente;
f) il Direttore esecutivo
Art. 6 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative e senza procedimenti di espulsione in corso.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, che la presiede e ne dirige i lavori:
a) in via ordinaria, una volta l’anno;
b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario ovvero gliene ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio direttivo ovvero la metà più uno degli Associati.
Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata a seguito di richiesta dei membri del Consiglio direttivo o degli Associati, il Presidente è tenuto a mettere all’ordine del giorno gli argomenti da essi proposti, potendo aggiungere all’ordine del giorno soltanto altri argomenti strettamente correlati.
La convocazione illustra compiutamente l’ordine del giorno ed è inviata per iscritto o per posta elettronica all’indirizzo allo scopo indicato dagli Associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di partecipare. Nella successiva convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di partecipare.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
E’ invece prevista la maggioranza assoluta degli Associati con riferimento:
a) alle modifiche statutarie;
b) all’alienazione di beni immobili;
c) allo scioglimento dell’Associazione.
Con riferimento al quorum strutturale ed al quorum funzionale, sono considerati presenti anche gli Associati rappresentati per delega.
Delle adunanze è redatto verbale in forma succinta dal segretario indicato dal Presidente.
Art. 7 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, al quale deve essere allegata una relazione che documenti il rispetto del principio di non concorrenzialità con gli Associati di cui al terzo comma dell’art. 2;
b) elegge i membri del Consiglio direttivo e indica tra essi il Presidente dell’Associazione e i due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;
c) elegge i componenti del Comitato scientifico e indica tra essi il Presidente;
d) approva le modifiche allo Statuto;
e) elegge, su proposta del Presidente, il Direttore esecutivo;
f) approva la proposta del Consiglio direttivo in merito all’alienazione di beni immobili;
g) approva la proposta del Consiglio direttivo in merito alla definizione delle quote associative;
h) approva il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
h-bis) approva la proposta del Consiglio direttivo in merito all’espulsione degli associati, avendo il compito di procedere secondo quanto previsto dall’art. 4;
i) delibera in merito alla revoca dei componenti del Consiglio direttivo nei casi di gravi inadempimenti ai propri doveri.
Art. 8 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da nove componenti facenti parte degli Associati. Essi restano in carica per tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che provvede alla convocazione dell’organo con comunicazione per posta o per posta elettronica che deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. In casi di estrema e motivata urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi. È altresì tenuto a convocarlo quando gliene facciano richiesta almeno due componenti dell’organo.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse. Non sono in nessun caso ammessi la presenza ed il voto per delega. Il Consiglio direttivo si può riunire anche in via telematica, con modalità stabilite da apposito regolamento.
Nell’ipotesi in cui un componente cessi per qualunque causa ovvero in caso di impedimento non temporaneo, l’Assemblea degli Associati provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Nel caso in cui il componente cessato o di cui sia accertato l’impedimento non temporaneo sia il Presidente o uno dei Vicepresidenti dell’Associazione, l’Assemblea, procedendo alla sua sostituzione, indica il nuovo Presidente o Vicepresidente.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale in forma succinta dal segretario indicato dal Presidente.
Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo è affidata l’amministrazione dell’Associazione, spettandogli quindi ogni attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto o dalla legge ad altri organi.
In particolare, sono di sua competenza:
a) la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
b) la definizione delle regole di funzionamento dell’Associazione e della vita associativa;
c) la predisposizione del programma di attività, tenuto conto delle linee scientifiche di sviluppo elaborate dal Comitato scientifico e dai Gruppi di lavoro del Comitato stesso, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
d) l’adozione degli atti necessari all’attuazione del programma di attività approvato dall’Assemblea e l’impegno delle spese necessarie;
e) l’assegnazione agli Associati di compiti ed incarichi ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2;
f) la proposta all’Assemblea di alienazione degli immobili;
g) la deliberazione in merito all’ammissione di nuovi Associati di cui deve essere data comunicazione all’Assemblea;
h) la proposta all’Assemblea in merito all’espulsione degli Associati;
i) l’assunzione e la gestione del personale;
j) la ratifica degli atti di propria competenza adottati in via d’urgenza dal Presidente dell’Associazione ai sensi dell’art. 10.
Art. 10 – Il Presidente dell’Associazione ed i Vicepresidenti
Il Presidente, indicato dall’Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione e, nel rispetto delle competenze degli altri organi, ha il potere di firma degli atti che la impegnano. Egli tiene ogni rapporto utile all’Associazione e ne promuove l’immagine e la conoscenza all’esterno, ispirando la sua attività ai principi di informazione agli organi associativi e di leale collaborazione con essi.
Presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio direttivo e convoca le adunanze dei due organi.
In casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva al compimento degli atti.
In caso di assenza, di cessazione o di impedimento, le funzioni di Presidente spettano al Vicepresidente vicario.
In caso di cessazione del Presidente o nell’ipotesi di suo impedimento non temporaneo, l’Assemblea procede ai sensi del penultimo comma dell’art. 8. Nel frattempo, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente vicario.
I due Vicepresidenti sono indicati dall’Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo. Il Vicepresidente vicario svolge funzioni proprie, attribuite per delega dal Consiglio direttivo, e sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di suo impedimento temporaneo.
Art. 11 – Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da undici membri eletti dall’Assemblea. Essi restano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
Il Comitato scientifico è presieduto dal suo Presidente, che lo convoca nel rispetto dei principi di efficienza e di celerità, ne dirige i lavori e coordina le attività dei Gruppi di lavoro. Il Comitato scientifico si può riunire anche in via telematica, con modalità stabilite da apposito regolamento.
Elabora le linee scientifiche fondamentali dell’Associazione, che il Consiglio direttivo traduce nel programma di attività. Individua gli ambiti e le aree di impegno dell’attività associativa, propone eventi e progetti di studio e di attività, adotta gli standard scientifici che ispirano i progetti e le attività.
Costituisce Gruppi di lavoro con riferimento ad aree e tematiche di interesse, che possono essere permanenti o dedicati a singoli progetti ed attività. Ciascuno dei gruppi di lavoro fa riferimento ad un componente del Comitato scientifico, che riferisce al Comitato in merito all’andamento delle attività ed ai risultati raggiunti.
Il Comitato scientifico è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
I partecipanti ai Gruppi di lavoro sono individuati dal Comitato scientifico tra persone di particolare qualificazione negli ambiti operativi dei Gruppi stessi.
Il Presidente del Comitato scientifico è responsabile dei rapporti con gli altri organi dell’Associazione. In particolare, cura la trasmissione degli atti di competenza del Comitato scientifico al Consiglio direttivo e all’Assemblea e pone in essere ogni attività all’esterno necessaria o utile all’attività associativa, senza il potere di impegnare la volontà dell’Associazione.
ART. 12 – Direttore esecutivo
Il Direttore esecutivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile. L’incarico di Direttore esecutivo può essere revocato in ogni momento dall’Assemblea a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli addebiti siano stati contestati all’interessato. Egli:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato scientifico;
b) sovrintende al buon funzionamento dell’Associazione;
c) dà attuazione alle attività di ricerca e alle altre iniziative deliberate dagli organi dell’Associazione;
d) su incarico del Presidente o del Vicepresidente se delegato dal Consiglio, cura i rapporti con enti, soggetti economici ed istituzioni italiane e straniere;
e) su delega del Presidente o del Vicepresidente se delegato dal Consiglio, può stipulare icontratti di assicurazione del personale o di prestazione di lavoro a tempo determinatoo part-time.
Art. 13 – Il patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo;
– dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio;
– dagli avanzi di gestione che il Consiglio direttivo abbia espressamente destinato a patrimonio.
Art. 14 – Risorse di funzionamento
Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l’Associazione conta:
– sui proventi delle attività compiute, al netto di quanto corrisposto ai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività. L’attività economica non è svolta in modo prevalente;
– sui redditi derivanti dall’impiego dell’eventuale patrimonio;
– sulle quote annuali degli Associati;
– delle liberalità e dei contributi non destinati a patrimonio;
– sugli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.
Art. 15 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal Consiglio direttivo e devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo pervenuti.
Il bilancio coincide con l’anno solare.
Art. 15-bis – Norma transitoria
Quanto previsto dal primo comma dell’art. 8 e dal primo comma dell’art. 11 si applica a partire dal mandato successivo alla prima elezione degli organi.
Art. 16 – Rinvio
Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dalle norme giuridiche vigenti in materia.